L’iscrizione negli elenchi speciali dei massofisioterapisti non è incostituzionale
E’ legittimo il decreto 9 agosto 2019 nella parte in cui ritiene necessaria, ai fini dell’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento, della maturazione di un’attività lavorativa pregressa per almeno 36 mesi al 31 dicembre 2018; il comma 537 dell’art. 1, l. n. 145 del 2018, che introduce la previsione dei 36 mesi anche per i massofisioterapisti, non è incostituzionale.