Caricamento in corso

Cassazione 2025: responsabilità del medico specialista nei confronti delle informazioni dell’impegnativa

L’ordinanza n. 6130 depositata il 7 marzo 2025 dalla Corte di Cassazione (Sez. III civile) ha stabilito alcuni principi chiave in tema di responsabilità del medico specialista: la responsabilità può essere esclusa se il professionista diagnostica o interviene sulla base delle informazioni ricevute tramite l’impegnativa del medico di base, purché la condotta sia conforme a tali informazioni e non vi sia omissione di elementi significativi utili per la diagnosi.

La vicenda e la decisione della Corte

Il caso riguardava uno specialista che, attenendosi esclusivamente ai dati forniti nell’impegnativa del medico di famiglia, aveva formulato una diagnosi che in seguito si rivelò incompleta. La Cassazione ha ritenuto che non sussista automaticamente una responsabilità per mancata diagnosi qualora lo specialista si sia basato in buona fede sulle informazioni ricevute e non vi siano prove di omissioni dolose o colpose da parte sua [oai_citation:0‡anaao.it](https://www.anaao.it/content.php?cont=42790&utm_source=chatgpt.com).

Principi giuridici riaffermati

  • Lo specialista può fare affidamento sulle informazioni contenute nell’impegnativa, a condizione che non vi siano circostanze tali da imporre ulteriori approfondimenti;
  • La responsabilità professionale può essere esclusa se la condotta diagnostica è conforme alle informazioni ricevute e non emerge un comportamento negligente nel richiedere dati aggiuntivi;
  • Se il medico di base ha omesso di riportare dati clinicamente rilevanti e lo specialista non aveva elementi per accorgersene, non è configurabile automatica responsabilità per il mancato approfondimento .

Implicazioni per la pratica specialistica

La pronuncia chiarisce i confini della responsabilità dello specialista. È pertanto fondamentale:

  • Verificare sempre la completezza delle informazioni ricevute, incluso lo stato clinico generale e la storia del paziente;
  • Richiedere ulteriori esami o l’integrazione dei dati in caso di informazioni carenti o ambigue;
  • Annotare nel referto eventuali lacune o incertezze legate alle informazioni ricevute, per garantire la tracciabilità e tutela professionale.

Conclusioni

L’ordinanza n. 6130/2025 consolida una linea interpretativa attenta alla collaborazione interprofessionale e ai limiti dell’informazione scambiata tramite impegnativa. Il medico specialista non è automaticamente responsabile per errori diagnostici se ha agito attenendosi alle informazioni ricevute e senza omissioni colpose. Tuttavia, resta essenziale il dovere di integrare dati quando le informazioni appaiono incomplete o incoerenti, per garantire sicurezza e affidabilità del percorso diagnostico.

Copyright © Tutti i diritti sono riservati – Salute33

You May Have Missed