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Infermiere non responsabile se il farmaco è stato prescritto dal medico

Una sentenza del 2025 (Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 85 del 3 giugno 2025) ha ribadito un principio importante: l’infermiere non può essere ritenuto responsabile per gli effetti di un farmaco correttamente somministrato se la prescrizione è stata fatta da un medico. La decisione rafforza il concetto di collaborazione tra professionisti sanitari e delimita le responsabilità nel team di cura.

I punti chiave della sentenza

  • L’infermiere ha il compito di attuare la terapia farmacologica prescritta dal medico.
  • Se il farmaco è stato somministrato secondo le modalità previste (dose, orario, via di somministrazione), non vi è colpa infermieristica in caso di evento avverso.
  • L’infermiere può sollevare dubbi, ma non ha l’obbligo (né il potere) di modificare o annullare la prescrizione medica.

Cosa deve fare l’infermiere

L’infermiere ha comunque alcuni doveri fondamentali nel percorso terapeutico:

  • Verificare l’identità del paziente e il farmaco da somministrare.
  • Prestare attenzione a possibili reazioni avverse e, se presenti, informare subito il medico.
  • Annotare correttamente la somministrazione nel diario clinico.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un chiarimento utile per la professione infermieristica: la responsabilità del farmaco resta in capo al medico prescrittore, salvo casi evidenti di errore materiale da parte dell’infermiere. La collaborazione e la comunicazione tra medico e infermiere rimangono essenziali per la sicurezza del paziente.

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