Il dibattito sull’autonomia del fisioterapista ha ricevuto nuovo impulso dopo la sentenza n. 29217/2025 della Corte di Cassazione penale, che ha condannato un professionista per esercizio abusivo della professione medica, avendo formulato diagnosi e prescritto terapia in assenza di valutazione medica. Il caso, riportato anche da Il Sole 24 Ore il 7 agosto 2025, ha suscitato attenzione mediatica.
Secondo la Corte, il fisioterapista non può diagnosticare né decidere in autonomia la terapia, anche quando queste azioni derivano dalle informazioni riferite dal paziente. L’attività terapeutica deve essere preceduta da una diagnosi medica. In mancanza, si configura una violazione dell’art. 348 del codice penale, che punisce con la reclusione e la multa chi esercita una professione sanitaria senza abilitazione.
Il contesto giurisprudenziale è chiaro: con la sentenza 29217/2025 la Cassazione ha confermato che diagnosi e prescrizione terapeutica sono atti riservati alla professione medica. Il fisioterapista, pur essendo un professionista sanitario abilitato e autonomo, deve operare nei limiti previsti dalla legge e all’interno di un percorso terapeutico definito clinicamente dal medico.
Tuttavia, è altrettanto necessario chiarire, come già fatto da Salute33, che nessuna sentenza ha mai messo in discussione l’autonomia professionale del fisioterapista, purché resti nell’ambito delle proprie competenze.
Per una visione completa e aggiornata sui limiti giuridici e operativi del fisioterapista, è utile rileggere anche l’articolo pubblicato su Salute33 il 23 giugno 2025, che chiarisce il concetto di autonomia professionale alla luce della normativa vigente e delle recenti precisazioni istituzionali. In quell’approfondimento si evidenzia come la diagnosi medica non rientri nelle competenze del fisioterapista, ma si riafferma al contempo la piena legittimità dell’accesso diretto e dell’autonomia riabilitativa. Leggi l’articolo completo.
La legge n. 42/1999 e il DM 741/1994 riconoscono pienamente l’autonomia del fisioterapista, specificando che nessuna professione sanitaria può essere considerata “ausiliaria” rispetto a un’altra. Il fisioterapista può elaborare il programma riabilitativo, eseguire valutazioni funzionali e applicare terapie manuali e strumentali, ma non può esprimere una diagnosi clinica né decidere farmaci o trattamenti medici senza prescrizione.
In sintesi, la sentenza n. 29217/2025 non limita l’autonomia del fisioterapista, ma ribadisce la necessità che ogni professionista operi nel rispetto del proprio ambito giuridico. Diagnosticare patologie o prescrivere cure è compito esclusivo del medico. Superare tale confine, anche involontariamente, espone al rischio di condanna penale per esercizio abusivo, oltre a possibili conseguenze deontologiche e civili.
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