Lun. Dic 15th, 2025

Comitato Spontaneo Massofisioterapisti: l’articolo di salute33 attribuisce una valenza definitiva che il provvedimento non possiede

Il pronunciamento del Consiglio di Stato, revocando la sospensiva disposta dal Tar del Lazio, ha confermato la legittimità della circolare della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, oggetto dell’impugnativa. Il documento, sottoscritto dal Direttore Generale, Dott.ssa Mariella Mainolfi, ribadisce che il massofisioterapista non è un professionista sanitario, ma un operatore di interesse sanitario, privo di autonomia professionale e non abilitato a esercitare in forma indipendente.

Il CdS motiva l’ordinanza: “in considerazione delle evidenti implicazioni di salute pubblica rivenienti dal potenziale esercizio autonomo di attività sanitaria anche mediante utilizzo di apparecchi elettromedicali, deve ritenersi prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse alla tutela della salute pubblica nelle more della delibazione di merito”

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica e precisazione da parte del Comitato Spontaneo Massofisioterapisti in riferimento all’articolo pubblicato in data 31/08 sulla rivista salute33Il CdS ferma i massofisioterapisti: adesso è reato esercitare, rischio di abuso professione sanitaria

L’articolo attribuisce all’ordinanza una valenza definitiva che il provvedimento, per sua natura, non possiede. I punti salienti della contestazione sono i seguenti:

• Natura provvisoria dell’ordinanza:

L’articolo afferma erroneamente che il Consiglio di Stato avrebbe “definitivamente stabilito” che i massofisioterapisti non sono professionisti sanitari. In realtà, l’ordinanza ha una natura cautelare e si limita a respingere l’istanza di sospensiva presentata in primo grado. Non si tratta di una decisione di merito, e l’ordinanza stessa ribadisce che la questione “esige l’approfondimento di merito da parte del giudice di prime cure”.

• Conclusioni errate:

L’articolo trae conclusioni affrettate e prive di fondamento giuridico, come il divieto di esercizio autonomo e l’obbligo di operare sotto supervisione. Tali conseguenze non sono il risultato dell’ordinanza cautelare, che non ha in alcun modo deciso il merito della controversia, e non possono essere applicate finché non interverrà una sentenza definitiva.

• Riferimento improprio al reato di abuso:

L’articolo menziona il reato di esercizio abusivo della professione, ma l’ordinanza non ha accertato alcuna condotta illecita. Il riferimento è fuorviante e contribuisce a creare un ingiustificato allarme, in quanto l’accertamento di un abuso spetta al giudice di merito.

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