Lun. Dic 15th, 2025

FNOFI diffida CISM: prevenzione e riabilitazione ruolo centrale del fisioterapista

La Federazione nazionale degli Ordini Fisioterapisti (FNOFI) ha formalmente inviato una diffida al Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM) e al suo presidente, rappresentando la gravità delle affermazioni pubblicate dal CISM in ordine alle competenze normative relative all’esercizio fisico, all’invecchiamento attivo e alla prevenzione. Il documento ufficiale chiarisce, citando norme e profili professionali, i confini e le competenze riservate al fisioterapista.

Motivazioni della diffida

Nel testo della diffida la FNOFI osserva come la nota e il comunicato del CISM contengano affermazioni che la Federazione ritiene «prive di ogni fondamento logico e giuridico», e sottolinea che non è stata preliminarmente verificata la titolarità del CISM a emettere la diffida pubblica o la natura dell’attività contestata.

“Il comitato CISM è un’associazione privata, priva di qualsivoglia rappresentanza riconosciuta ex lege e non ha titolarità alcuna a diffidare questa Federazione nazionale, ente pubblico sussidiario dello Stato, istituita con Decreto Ministeriale 8 settembre 2023 n. 183.”

Il profilo professionale del fisioterapista

La FNOFI richiama la qualifica del fisioterapista quale professione sanitaria ordinata e protetta (art. 4 Legge 10 gennaio 2018, n. 3) e il relativo perimetro di competenze sancito dal profilo professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 741). Nella diffida si ribadisce che il fisioterapista ha titolo a intervenire nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione mediante esercizio fisico terapeutico, anche nei confronti di persone con patologie croniche o con fragilità legate all’età.

“Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.”

La diffida analizza anche il quadro normativo relativo alla figura del chinesiologo, richiamando il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che definisce le figure professionali in ambito motorio e sportivo.

Rischio di esercizio abusivo e richiesta di rettifica

La Federazione avverte che la sovrapposizione o l’asserita esclusività del chinesiologo in alcuni ambiti può configurare, in determinati casi, una forma di esercizio abusivo della professione sanitaria di fisioterapista, con conseguenze anche di natura penale. Per questo motivo la FNOFI diffida il CISM a rimuovere contenuti ritenuti lesivi e si riserva ogni azione, ivi comprese le iniziative a tutela del danno reputazionale.

“L’invasione di campo in ambito sanitario da parte del chinesiologo costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria di fisioterapista, sanzionato dall’art. 348 codice penale.”

La FNOFI conclude ribadendo il ruolo dei circa settantaquattromila fisioterapisti iscritti nell’assolvimento della funzione di tutela della salute dei cittadini, e invita il CISM alla massima attenzione nella formulazione delle proprie comunicazioni esterne, onde evitare conseguenze giuridiche e danni reputazionali.

LEGGI COMUNICATO FNOFI

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