La Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ente pubblico non economico che tutela gli interessi connessi all’esercizio professionale degli iscritti, ha inviato a Salute33 una richiesta formale di rettifica riguardante l’articolo pubblicato il 31 agosto 2025 in merito alla figura del massofisioterapista dal titolo “Il CdS ferma i massofisioterapisti: adesso è reato esercitare, rischio di abuso professione sanitaria”
L’ente chiarisce la propria posizione riportando testualmente quanto segue:
“Orbene, quanto rappresentato nell’articolo si rivela palesemente lontano dalla realtà storica ed attuale e gravemente pregiudizievole per la categoria professionale dei Massofisioterapisti. In primo luogo, si osserva che l’ordinanza n. 6455/2025, depositata il 28 agosto 2025, del Consiglio di Stato, Sezione Terza, non ha, intrinsecamente, carattere ‘definitivo’, bensì tale provvedimento espressamente esordisce con l’avvertenza secondo cui ‘la vertenza presuppone la compiuta e puntuale ricostruzione dello statuto normativo della figura del massofisioterapista’ … ‘la cui complessità ermeneutica e le cui ricadute sistematiche esigono l’approfondimento di merito da parte del giudice di prime cure’. L’articolo qui contestato punta l’attenzione unicamente sulla locuzione ‘operatore di interesse sanitario’ quando lo stesso Collegio giudicante indica la complessità di riferire detta espressione al Massofisioterapista, stante altresì il pregresso insieme di pronunce giurisdizionali in merito; non ultima fra l’altro, la sentenza che ha confermato per i massofisioterapisti l’obbligo di formazione ECM nelle stesse misure che afferiscono alle altre professioni sanitarie (cfr. TAR Lazio, sez. Terza Quater, 19 maggio 2025, n. 9473).
Per le ragioni dette appare grave e fortemente censurabile l’affermazione secondo cui ‘adesso è reato esercitare’! e, nelle conclusioni ‘tale qualifica, non ha più il diritto di esercitare’… ‘La categoria resta sospesa tra obblighi ordinistici e assenza di reale legittimità.’
Siamo dinanzi a contenuti e messaggi eminentemente incauti e distorsivi, che la scrivente Federazione espressamente contesta, anche ai sensi e per gli effetti tutti della disciplina legislativa sulla comunicazione a mezzo stampa e sul diritto/obbligo di rettifica.
Invero, una disamina obiettiva delle norme applicabili in materia conduce ad affermare che i Massofisioterapisti iscritti nell’elenco summenzionato operano legittimamente ed a pieno titolo nell’ambito della riabilitazione. Come è noto, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 537, ha introdotto il comma 4 bis all’art. 4 della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, ai sensi del quale ‘Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione’.
L’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, ha dato – quindi – attuazione alla richiamata previsione normativa, istituendo presso i nostri Ordini l’Elenco Speciale ad Esaurimento riservato ai Massofisioterapisti in possesso dei requisiti suddetti.
In precedenza, il decreto ministeriale n. 105 del 17 settembre 1997, aveva previsto che ‘il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici’.
Pertanto, il Massofisioterapista è abilitato ad esercitare le attività sopra indicate, in forza dell’iscrizione all’Elenco Speciale ad Esaurimento.”
Il Presidente – Diego Catania
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