Il TAR Lazio Sezione III Quater, con la sentenza n. 2129/2026, ha confermato la piena legittimità della nota della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024.
La figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie, ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale.
Il ricorso sulla scorta della nota del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, prot. n. DGPROF 766003 dell”11/12/2024 a firma del Direttore Generale dott.ssa Mariella Mainolfi, si era visto negare dalla locale ASL di pertinenza la possibilità di apertura di un autonomo studio professionale.
Secondo il Tribunale, la qualificazione come operatore di interesse sanitario trova fondamento nel vigente assetto normativo, il quale opera una chiara distinzione tra le professioni sanitarie, legittimate ex lege allo svolgimento di prestazioni sanitarie in autonomia, e gli operatori di interesse sanitario, la cui attività è consentita esclusivamente entro ambiti e limiti.
«La conseguenza è che i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale ove esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza la supervisione di un professionista sanitario, o ove utilizzare dispositivi medici».
Il TAR chiarisce che l’apertura di uno studio professionale non è di per sé vietata in senso assoluto, ma diventa illegittima nel momento in cui lo studio è destinato allo svolgimento autonomo di attività sanitarie riservate a professionisti abilitati.
La sentenza ribadisce inoltre che l’utilizzo di strumenti elettromedicali, quando inserito in un contesto di prestazione sanitaria, presuppone competenze professionali e responsabilità cliniche che non possono essere esercitate da chi non è qualificato come professionista sanitario. Ne deriva che il massofisioterapista non può utilizzare dispositivi medici in modo autonomo, né assumere decisioni di natura terapeutica o clinica, poiché tali attività rientrano nel perimetro riservato alle professioni sanitarie.
Ulteriore elemento chiarito dal TAR è il concetto di supervisione. L’eventuale collaborazione del massofisioterapista con un professionista sanitario non trasforma la sua posizione giuridica né gli attribuisce autonomia. La supervisione deve essere reale, effettiva e riconducibile alla responsabilità del professionista sanitario abilitato.
In assenza di tale supervisione, lo svolgimento di attività sanitarie autonome potrebbe configurare profili di illegittimità, anche sotto il profilo dell’esercizio abusivo di professione sanitaria.
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