Gio. Feb 12th, 2026

Massofisioterapisti e TAR Lazio: le preoccupazioni di una categoria 

Nelle ultime ore la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha pubblicato un comunicato in merito alla recente sentenza n. 2129/2026 del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, che ha respinto il ricorso proposto da un massofisioterapista confermando l’orientamento giurisprudenziale sulla piena legittimità della nota della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024.

La posizione espressa dalla Federazione, solleva alcune reazioni e interpretazioni diverse da parte di soggetti direttamente interessati o di associazioni di categoria. Nel comunicato la FNO TSRM e PSTRP sottolinea che la linea dell’ente è orientata a favorire un dialogo costruttivo nelle sedi istituzionali competenti, evitando di avallare iniziative giudiziarie individuali che potrebbero creare aspettative infondate o incertezze normative.   Secondo la Federazione, infatti, la complessità del quadro normativo che riguarda la figura del massofisioterapista richiede un confronto puntuale con i Ministeri competenti, piuttosto che affidarsi esclusivamente a percorsi giurisdizionali isolati.

A questa lettura istituzionale si affianca anche la posizione espressa dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (FNOfi), che in un proprio comunicato ha manifestato soddisfazione per l’esito del giudizio davanti al TAR Lazio. La FNOfi ha sottolineato come la decisione del TAR contribuisca a fare chiarezza su un tema che, negli anni, ha generato sovrapposizioni e contenziosi, riaffermando il principio secondo cui l’esercizio di attività sanitarie autonome è riservato esclusivamente ai professionisti in possesso di titolo abilitante e inquadramento normativo specifico. Una posizione che, pur partendo da una diversa prospettiva rispetto a quella espressa dalla FNO TSRM e PSTRP, converge sull’esigenza di certezza giuridica e tutela del sistema sanitario, già approfondita da Salute33 nel precedente articolo dedicato alla sentenza del TAR Lazio.

Se da parte dalla FNO TSRM e PSTRP prevale un approccio istituzionale, improntato al dialogo e a una cauta collaborazione nelle sedi competenti, non sono mancate reazioni critiche e interpretazioni differenti della stessa sentenza da parte di alcune associazioni di categoria. A questo dibattito si affiancano anche le numerose segnalazioni pervenute alla redazione di Salute33 da parte di massofisioterapisti, che hanno espresso preoccupazione per le ricadute pratiche della decisione del TAR Lazio.

Tale clima di incertezza, tuttavia, non nasce con la recente sentenza del TAR Lazio. Come più volte documentato da Salute33 in precedenti articoli, la posizione del massofisioterapista si inserisce da anni in un contesto normativo e interpretativo complesso e frammentato, caratterizzato da interventi legislativi stratificati, percorsi transitori non sempre lineari e orientamenti giurisprudenziali non univoci nel tempo.

A rendere ulteriormente contraddittorio il quadro contribuiscono alcuni obblighi e riconoscimenti che, pur non attribuendo alla figura lo status di professione sanitaria, la collocano in un’area di confine. In particolare, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua (ECM), requisito tipicamente previsto per le professioni sanitarie. Allo stesso tempo, come chiarito anche da specifici orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, le prestazioni rese possono consentire ai pazienti la detrazione fiscale delle spese sanitarie, previa emissione di regolare fattura.

L’istituzione di questi elenchi ha avuto origine nella legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 537 e 538). Sulla base di questa norma, con il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 sono stati istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, tra cui quello dei massofisioterapisti, riservato a chi aveva conseguito il titolo ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, e aveva maturato specifici requisiti professionali. 

Questa collocazione normativa solleva una domanda che molti massofisioterapisti si pongono da tempo: quale scopo ha davvero l’elenco speciale ad esaurimento per i massofisioterapisti? Si tratta di un punto di arrivo — un riconoscimento definitivo che dà continuità all’attività professionale a chi ha diritto — oppure è semplicemente una misura transitoria di “pacificazione normativa” pensata per evitare situazioni di esercizio irregolare durante il processo di riordino delle professioni sanitarie?

In altre parole, l’elenco speciale ad esaurimento è stato concepito solo per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, evitando interruzioni lavorative a chi aveva già maturato esperienza prima dell’entrata in vigore della riforma, oppure deve essere interpretato come un riconoscimento definitivo della figura nel sistema sanitario, seppure con limiti espliciti? 

Questa ambiguità normativa — che ha generato letture contrastanti e ripetuti interventi della giurisprudenza — si colloca al centro del dibattito attuale e alimenta un clima di incertezza tra molti massofisioterapisti, con riflessi sulla tutela del diritto alla salute dei pazienti, che l’ordinamento impone di garantire attraverso prestazioni sanitarie svolte da figure dotate di adeguata formazione, responsabilità e riconoscimento giuridico.

Dott.ssa Giulia Ansaldi – Riccardo Sorrentino

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