Gio. Feb 12th, 2026

Tutela della salute collettiva: confermata la posizione del Ministero sui massofisioterapisti

L’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano accoglie con grande soddisfazione la recente decisione del Tribunale Amministrativo Regione del Lazio (sentenza n. 2129/2026), che ha confermato la piena legittimità della nota della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salutedell’11 dicembre 2024, riaffermando in modo inequivocabile che la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie. 

Il TAR ha precisato che il massofisioterapista deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, caratterizzato da mancanza di autonomia professionale e da funzioni accessorie e strumentali rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciutein via esclusiva dall’ordinamento statale.

Di conseguenza, i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale dove esercitare attività tipiche delle professioni sanitarie, né possono utilizzare elettromedicali o dispositivi medici senza la responsabilità e supervisione diretta di un professionista sanitario abilitato.

Questa conferma giurisprudenziale si inserisce in un quadro normativo fermo e trasparente: solo i fisioterapisti, in quanto professionisti sanitari riconosciuti e iscritti all’albo, possono assumersi la responsabilità clinica dell’atto terapeutico, garantendo sicurezza, competenza e tutela legale per i cittadini.

“Ringraziamo il Ministero e la Federazione che con il primo hanno portato una pietra miliare nella definizione di una annosa controversia – ha dichiarato il Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano Angelo Mazzali – In Lombardia, nonostante ciò, si registra una diffusa presenza di studi privati gestiti da massofisioterapisti (MFT) o da massaggiatori e capi bagnino (MCB), figure che, non essendo professionisti sanitari, per legge non possono operare in autonomia e che non possiedono né responsabilità clinica né copertura assicurative obbligatoria, prevista dalla Legge Gelli-Belli”.

Il pronunciamento del TAR Lazio, quindi, rappresenta un ulteriore richiamo alla prevalenza della sicurezza e della tutela della salute collettiva, rispetto alle istanze volte a considerare tali figure alla stregua di professionisti sanitari.

“Dove si cura, dove si applicano terapie, dove si risponde a un bisogno sanitario – ribadisce Mazzali – deve esserci un professionista sanitario. È un principio di civiltà e di tutela che non può essere messo in discussione”.

L’Ordine invita i cittadini a verificare sempre la presenza di un fisioterapista abilitato negli studi che offrono trattamenti riabilitativi e terapeutici e richiama le istituzioni di vigilanza e le ATS a rafforzare i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle norme di legge. Si sollecita altresì l’intervento tempestivo dei NAS e delle autorità competenti in caso di esercizio abusivo della professione.

Infine, l’Ordine ribadisce la propria disponibilità a collaborare con la Regione e le autorità localiper uniformare la realtà territoriale alle indicazioni ministeriali, nell’interesse primario della tutela della salute collettiva.

COMUNICATO

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