Gio. Mar 12th, 2026

Caos normativo sui massofisioterapisti: urgente un confronto pubblico


di Cosma Francesco Paracchini

La recente sentenza del Tar Lazio n.2129/2026 ha fatto emergere quanto già si sapeva dal 2015-2017 con le sentenze del Consiglio di Stato n.752/2015 e 5840/2017. Fin qui niente di nuovo se non che tali pronunce riguardassero i fisioterapisti a cui però il Ministero della salute non fece mai seguire una nota inoltrata a i Nas a discapito di quanto accaduto per i massofisioterapisti a seguito della circolare del TSRM n.46/2024. Da tempo il Consiglio di Stato (CdS) sostiene riferendosi al quadro giuridico del MFT: stante l’effetto caos regolativo derivato dell’abrogazione dell’art.1 della legge 403/1971 che necessita di alcuni chiarimenti normativi per conformare un quadro giuridico del massofisioterapista ad oggi non impresso con la dovuta chiarezza. In assenza di un chiaro contenuto normativo è inevitabile, come sostiene il CdS,  l’alternanza di decisioni giurisprudenziali. Tuttavia mi permetto di sollevare critiche sia nei confronti della nota del Ministero della salute a firma della Dott.ssa Mainolfi quanto sulla circolare 46/2024 del Presidente dell’Ordine dei TSRM Dott. Catania che il sottoscritto solo 2 mesi fa, su questa testata, aveva espressamente invitato ad indire un confronto pubblico tra massofisioterapisti (MFT) iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) ad oggi inascoltato nonostante le criticità che nuovamente emergono in barba alla volontà Parlamentare. Premetto che la nota ministeriale è alquanto contraddittoria e sicuramente fondata su un quadro giuridico confuso e formatosi in un lungo arco temporale mal governato da interventi correttivi occasionali, opachi e contenutisticamente monchi come sostiene anche il CdS. Nella citata nota ministeriale si sostiene che l’Avvocatura Generale dello Stato abbia perorato quanto segue: “nell’ambito dei numerosi contenziosi proposti dai MFT di cui trattasi per il riconoscimento della qualifica di professione sanitaria, che si sono ad oggi tutti conclusi con il rigetto delle pretese avanzate dai ricorrenti.” A dire il vero  l’Avvocatura Generale dello Stato in data 14.7.2021 ha depositato in sede di CdS la deposizione ( a cui farà seguito la sentenza n.4513 del 2022) in cui si legge chiaramente: “…facendo anche proprie le considerazioni contenute nell’atto di costituzione dei controinteressati – iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.4, comma 4 bis della legge n. 42/1999 – Peccato che in quelle considerazioni avanzate dagli iscritti si parlasse di MFT in qualità di professione sanitaria poiché tutti formati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 della legge 19.5.1971, n.403. In vero poco dopo è la stessa Avvocatura Generale dello Stato a sostenere:” Quanto alla impugnazione del D.M. del 2019, ferma restando la inammissibilità del ricorso per tardività, il gravame è anche inammissibile, perché il provvedimento amministrativo impugnato è meramente applicativo di una norma di legge, L. n. 145 del 2018 (c.d. “Legge di Stabilità 2019”), che ha consentito ai massofisioterapisti di continuare ad esercitare la professione sanitaria a condizione che si fossero iscritti in appositi elenchi speciali “ad esaurimento”, entro il 31.12.2019 (termine poi prorogato al 30.6.2020 dal DL. n. 162/19). La stessa funzionaria ministeriale sostiene, riferendosi alla legge 145/2018, che:”…l’istituzione degli elenchi per i MFT risponde ad un duplice scopo, ossia: da un lato, quello di consentire ai suddetti MFT la possibilità di continuare legittimamente la professione, salvaguardando l’attività lavorativa di chi già lavorasse da anni; dall’altro lato, al contempo, quello di tutelare i cittadini circa l’affidabilità dei soggetti iscritti negli elenchi.” Ergo è la legge che consente ai MFT di continuare a svolgere legittimamente la professione. Nella stessa nota ministeriale si legge: “Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che tali massofisioterapisti rischiavano di non poter più esercitare la propria attività lavorativa, posto che già il D.lgs. n.502/1992 aveva soppresso tutti i corsi regionali per massofisioterapisti e considerata l’assenza di un Accordo Stato Regioni che, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 della legge 43 del 2006, ormai si rende necessario per definire le competenze e per regolamentare sul piano nazionale la relativa formazione.” Punto n.1: il il D.lgs. n.502/1992 non aveva soppresso tutti i corsi regionali per massofisioterapisti poiché l’art.7 comma 3 del  D.lgs. n.517/1993 (parte integrante del D.lgs. n.502/1992)  ha consentito alle Regioni di continuare la formazione regionale, non solo ai MFT ovviamente, come ricordato dalla sentenza Tar Umbria n.340/2001 rievocata recentemente anche dalla giurisprudenza amministrativa di ultimo grado. Punto n. 2: la Dott.ssa Mainolfi erroneamente (e mi meraviglio per un funzionario ministeriale) vorrebbe risolvere sommariamente la questione dei MFT citando l’art.5 della legge 43 del 2006 per definire e le competenze e regolamentare la formazione dei MFT sul piano nazionale: niente di più illegittimo! Infatti la sentenza n.4618 del 2021 del Consiglio di Stato, al paragrafo 6.2 lettera b, proprio sul tema in oggetto ha sancito: ”  La competenza delle Regioni all’autorizzazione dei relativi percorsi di formazione è già prevista, in maniera immediata e diretta, dall’art. 1 L. 43/2006 – (“Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1”) – sicché essa non necessita di altra fonte legittimante quale l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La necessità dell’intesa tra le due Autorità potrebbe profilarsi, al più, per l’individuazione di nuove figure di operatori sanitari (come prevede l’art. 5 della legge n. 43 del 2006 con disposizione riferita alle sole “professioni sanitarie” ma interpretabile come valida per qualsiasi figura professionale sanitaria, ivi compresi gli operatori di interesse sanitario: v. Relazione del Ministero della Salute in data 21 giugno 2019), non per quelle già esistenti nell’ordinamentoquale è la figura del massofisioterapistatanto vero che sino ad oggi non si è avvertita alcuna necessità di ulteriori passaggi o iniziative regionali volte a consentire l’autorizzazione dei percorsi di formazione.” A maggior ragione venendo meno l’interesse per i corsi attivati dalle regioni dal 1°gennaio 2019 per la parte residuale della legge n.403/1971 (articoli dal 2 al 6) di cui, come appena ricordato dal CdS, le Regioni non hanno avvertito il bisogno non solo di regolamentare l’autorizzazione dei corsi ma nemmeno di definire le competenze sul piano nazionale. Tali competenze non rientrano nella potestà del Ministero della salute, né tanto meno del Parlamento. Per terminare con la nota ministeriale, la Dott.ssa Mainolfi, in risposta alla circolare 46/2024 del TSRM, ritiene che: “il massofisioterapista non essendo un professionista sanitario, privo quindi di autonomia e con una formazione di rango inferiore, non può esercitare le proprie attività in un proprio studio professionale. 

Il massofisioterapista non può utilizzare in autonomia i dispositivi medici che per destinazione d’uso del fabbricante sono riservati ai professionisti sanitari.” Quest’ultima esternazione  ministeriale evidenzia una certa approssimazione oltre che ad essere lesiva per la dignità lavorativa della categoria: 1) in primis viola l’art.1 comma 537 della legge 145/2018 e di conseguenza la volontà del Parlamento. 2) Contraddice la deposizione dell’ Avvocatura Generale dello Stato, in data 14.7.2021, al Consiglio di Stato, che ha consentito ai massofisioterapisti di continuare ad esercitare la professione sanitaria. Nuovamente a ricordare che la stessa Avvocatura ha fattoproprie le considerazioni contenute nell’atto di costituzione dei controinteressati – iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.4, comma 4 bis della legge n. 42/1999 – Le considerazioni avanzate dagli iscritti agli ESE si intendevano in qualità di professione sanitaria poiché tutti formati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 della legge 19.5.1971, n.403. 3) Il CdS nella sentenza n.4513/2022 ha chiaramente evidenziato che: “…solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita.” Nella medesima pronuncia:”… dal momento che il requisito esperienziale di 36 mesi richiesto dal legislatore italiano ai massofisioterapisti per continuare a svolgere con autonomia professionale l’attività di istituto sulla scorta dell’abilitazione conseguita nel previgente ordinamento vale a riallineare il bagaglio di professionalità richiesto ai fini di un esercizio appropriato di tale attività alle conoscenze e alle qualifiche oggi richieste dalla legislazione nazionale”. Per ben 2 volte i giudici nella medesima pronuncia, a favore dei MFT iscritti agli ESE, evidenziano il concetto di autonomia professionale in contrapposizione alla nota ministeriale. Per finire, l’utilizzo di elettromedicali o dispositivi medici come già ricordato all’inizio ( mi meraviglio che il Dott. Catania Presidente dell’Ordine dei TSRM non lo sapesse considerata la circolare 46/2024) è precluso anche ai fisioterapisti a meno che non vi sia la presenza del medico in struttura come pacificamente ricordato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5840/2017. Ad oggi tuttavia va sottolineata l’assenza di una normativa che permetta o meno l’utilizzo di elettromedicali anche per le professioni sanitarie non mediche.

In conclusione, avendo letto anche la circolare n. 9/2026 dell’Ordine dei TSRM, mi preme ricordare al Dott. Catania, grazie all’ausilio dei giudici di palazzo Spada, che diversamente da quanto riportato sulla circolare in questione, per poter fare chiarezza sul quadro giuridico dei MFT non ci si deve recare nei ministeri poiché la sede deputata promulgare le leggi, per la Costituzione italiana, è il Parlamento. Che la proposta ministeriale, come dimostrato, è palesemente illegittima poiché fonda le proprie tesi sull’art.5 della legge 43/2006 e che non può valere per i MFT iscritti agli ESE e nemmeno per la residualità della legge 403/71. 

Concludo il mio intervento mettendo in rilievo l’apprezzamento per il recente articolo, su questa testata, della Dott.ssa Giulia Ansaldi e Riccardo Sorrentino che evidenziano la preoccupazione di una categoria vittima di un quadro normativo non conforme. In tal senso, proprio come due mesi fa su questa testata, rinnovo al Dott. Catania l’urgenza, da parte della base pagante quota all’Ordine dei TSRM di cui ai MFT iscritti All’ESE, di indire un confronto pubblico tra MFT e relative sigle per arrivare a formulare un quadro conforme ad oggi assente dall’ordinamento nazionale. 

Cosma Francesco Paracchini
Iscritto ESE dal 21/03/2020 n.24
Ordine dei TSRM di Brescia”

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