Gio. Mar 12th, 2026

AIM: no alla confusione tra Massofisioterapista e Massaggiatore e Capo Bagnino (MCB)

Precisazione e chiarimento sull’articolo pubblicato in data 5 febbraio 2026 dal titolo “Tutela della salute collettiva: confermata la posizione del Ministero sui massofisioterapisti”. No alla confusione tra Massofisioterapista – professione di interesse sanitario – e Massaggiatore e Capo Bagnino (MCB) – arte ausiliaria sanitaria –

L’Associazione Italiana Massoterapisti (AIM), da tempo ormai conosciuta dalle Autorità ministeriali e regionali, quale punto di riferimento dei professionisti esercenti l’arte ausiliaria sanitaria di “massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” (detti: MCB o masso-terapisti idro-terapisti secondo la definizione europea), con riferimento all’articolo indicato, riguardante la sentenza del TAR Lazio n. 2129/2026 e il commento in particolare operato dall’Ordine Interprovinciale Fisioterapisti di Milano, ritiene opportuno rimarcare alcune imprecisioni, che rischiano di confondere due ambiti professionali differenti.

La pronuncia citata riguarda esclusivamente la figura del massofisioterapista, figura che la citata giurisprudenza amministrativa (in maniera condivisibile o non..) ha ricondotto nell’ambito degli operatori di interesse sanitario, caratterizzata, secondo l’orientamento ministeriale e giurisprudenziale, esclusivamente da funzioni di supporto e non autonome rispetto alle professioni sanitarie. Con il risultato (definito nell’articolo come “grande soddisfazione” per l’Ordine dei Fisioterapisti) della ipotizzata impossibilità di lavoro autonomo in propri studi professionali, anche con l’ausilio di apparecchiature elettromedicali.

Il commento riportato tende, però (forse involontariamente), ad accomunare tale risultanza processuale, relativa all’ambito del massofisioterapista, anche agli “studi privati gestiti da massaggiatori e capo bagnino MCB”, ponendo in essere una grave confusione tra le due figure, già sconfessata e risolta dalla giurisprudenza di merito degli ultimi 11 anni. 

Si vuole qui ricordare, infatti, che la categoria degli operatori di interesse sanitario, interessata dalla sentenza TAR commentata, è ben distinta dall’arte sanitaria ausiliaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici (art 1 R.D. 1334/28)

Tale inquadramento non può essere quindi esteso anche alla figura del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB), la quale costituisce una arte sanitaria ausiliaria disciplinata da norme primarie dello Stato, tuttora pienamente vigenti, la quale è stata oggetto di interventi giurisprudenziali sia costituzionali, che amministrativi, che di merito, che ne hanno confermato un profilo (sia sotto il profilo del rango, che delle norme di riferimento e competenze in ambito sanitario, sia sotto il profilo della autonomia operativa, sia dell’utilizzo di elettromedicali semplici e compatibili) BEN DIVERSO, rispetto a quello “accomunato” dall’articolo in questione.

Ciò a partire dalla nota sentenza n 300/07 della Corte Costituzionale, che ha sancito che il carattere servente rispetto alle professioni sanitarie, sia da attribuire alle professioni di interesse sanitario e non alle arti ausiliarie, le quali si pongono ad un livello superiore (per rango giuridico) rispetto a queste ultime. 

Continuando con la sentenza del TAR Abruzzo 238/2023 e del Consiglio di Stato n 3845/2024 che finalmente (sconfessando le illegittime interpretazioni fornite da alcuni sulla precedente sentenza n 3410/2013), delineano con precisione la figura professionale di MCB, le norme di riferimento e le relative mansioni, quale professione regolamentata a tutti gli effetti ex art 117 Cost.

Per finire con la giurisprudenza penale, più volte sollecitata da segnalazioni rivelatasi infondate nella totalità dei casi, che conferma la piena liceità della professione di MCB, come distinta e non invadente quella di fisioterapista, operante come esecutore materiale della prescrizione medica di massoterapia, anche in proprio studio massoterapico e anche con l’ausilio di attrezzature elettromedicali semplici e compatibili (quali la tecar) – vedi Tribunali di Varese, Brescia, Busto Arsizio, Asti, Santa Maria Capua a Vetere, Milano, Trapani, Lodi, Trento, Bologna, Ferrara, Biella, Verona, Perugia .. solo per esemplificare.   

Al di là della condivisione o meno sul fatto che il massofisioterapista iscritto agli elenchi speciali possa essere o meno considerato come di “interesse sanitario” tout court, AIM intende evidenziare come la posizione istituzionale del Ministero della Salute, nel distinguere le diverse categorie professionali, confermi che gli operatori di interesse sanitario svolgono attività di supporto prive di autonomia professionale piena, mentre le arti sanitarie ausiliarie (come gli MCB) rappresentano un distinto segmento dell’ordinamento sanitario, dotato di autonoma legittimazione normativa e, quindi, autonomo ambito operativo. E ciò è pienamente confermato dalla giurisprudenza.

Si aggiunga che, gli MCB appartenenti alla nostra associazione, sono tutti regolarmente abilitati per legge, nonchè assicurati per i rischi professionali e operano in piena collaborazione con le figure sanitarie di riferimento, nell’ambito delle proprie mansioni esecutive, nel rispetto della primaria esigenza di tutela della salute del cittadino.  

Nessuna comunanza, pertanto, può essere svolta tra la sentenza TAR 2129/2026 e la posizione giuridica del massaggiatore terapista e idroterapista MCB, professione, tra l’altro, riconosciuta in tutta Europa. 

Ogni volontario o involontario riferimento deve qualificarsi, pertanto, come non conferente ad una corretta rappresentazione delle competenze professionali previste dall’ordinamento vigente.

L’Associazione Italiana Massoterapisti ribadisce la propria piena disponibilità al dialogo con tutte le istituzioni e con gli organi di informazione per favorire una divulgazione corretta e completa delle normative che disciplinano il settore.

AIM – Associazione Italiana Massoterapisti

Avv Alessandro Carluccio

 

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