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Cassazione 2025: lo psicologo può esprimere opinioni scientifiche senza incorrere in responsabilità penale

Con l’ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo psicologo può esprimere valutazioni, opinioni o critiche di natura scientifica senza incorrere in responsabilità penale, a condizione che tali affermazioni siano fondate su dati oggettivi e riscontrabili. Si tratta di un pronunciamento importante per la tutela della libertà professionale e scientifica nel campo psicologico.

La vicenda oggetto della decisione

La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla posizione di uno psicologo che, nel corso di un’attività professionale e divulgativa, aveva formulato osservazioni critiche su una diagnosi precedentemente emessa da un collega, suscitando un esposto per presunta diffamazione e per esercizio scorretto della professione.

La Cassazione ha chiarito che non spetta al giudice penale valutare la fondatezza scientifica delle teorie psicologiche, in quanto tale giudizio è proprio della comunità scientifica di riferimento. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di accertare la responsabilità qualora le opinioni espresse si fondino su informazioni false, non aggiornate o con intento denigratorio.

Il principio affermato dalla Corte

L’ordinanza n. 4595/2025 stabilisce che rientra nella libertà scientifica e professionale dello psicologo la possibilità di esprimere opinioni anche critiche, a patto che siano coerenti con l’evidenza scientifica disponibile e non sfocino nella divulgazione di dati falsi o nell’attacco personale a colleghi o pazienti.

La libertà professionale non giustifica in alcun modo affermazioni arbitrarie, prive di fondamento o non supportate da criteri tecnici validati. In assenza di dolo o colpa grave, la manifestazione di dissenso all’interno del dibattito scientifico non può configurare un reato.

Conseguenze per l’esercizio della professione

Questa pronuncia rafforza l’autonomia dello psicologo nel proprio ambito disciplinare, in particolare quando opera in contesti interdisciplinari, divulgativi o in qualità di consulente. Al tempo stesso, richiama l’importanza del rigore metodologico, della trasparenza e dell’aderenza ai codici deontologici della professione.

Il professionista resta comunque responsabile se, attraverso dichiarazioni infondate o scorrette, arreca danno a terzi, viola il segreto professionale o travalica i confini stabiliti dall’ordinamento.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4595/2025, delinea un equilibrio tra libertà scientifica e responsabilità etica dello psicologo. Opinioni critiche o divergenti sono ammesse, ma devono essere formulate nel rispetto della verità scientifica, delle norme deontologiche e della dignità delle persone coinvolte. La professionalità, la correttezza metodologica e il rispetto delle fonti costituiscono la garanzia essenziale per evitare conseguenze legali.

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