CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.

2. Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.

TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI

CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA

Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della professione

1. Il farmacista deve:

  1. a)  dichiarare,almomentodell’iscrizioneall’Albo,d’averlettoilCodicedeontologico;
  2. b)  rispettare i principi del giuramento professionale;
  3. c)  operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici etenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
  4. d)  osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla FederazioneNazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.

2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo: a) l’esercizio abusivo della professione;
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.

Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.

2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.

CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA

Art. 5
Distintivo professionale e camice bianco

1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.

3. Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale.

4. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.

Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali

1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.

2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Art. 7
Preparazione galenica di medicinali in farmacia

1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.

2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.

Art. 8 Farmacovigilanza

1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.

Art. 9
Formazione permanente e aggiornamento professionale

1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.

2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.

3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione.

Art. 10
Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali

1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente.

3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.

4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.

TITOLO III RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 11
Libera scelta della farmacia

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.

Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza

1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.

TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI

Art. 13
Rapporti con le altre professioni sanitarie

1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.

2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato.

Art. 14 Comparaggio e altri accordi illeciti

1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.

2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.

3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.

Art. 15
Divieto di accaparramento di ricette

1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.

TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI

Art. 16
Dovere di collaborazione

1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.

Art. 17 Controversie professionali

1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.

Art. 18 Comportamenti non corretti

1. E’ deontologicamente sanzionabile:

  1. a)  porreinessereofavorireformedisfruttamentodell’attivitàprofessionaledeicolleghi;
  2. b)  indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alledisposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alladeontologia professionale;
  3. c)  porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti dicolleghi o altri lavoratori.

TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE

Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione

1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.

2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.

TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA

Art. 20 Principi

1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.

2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.

3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.

4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.

5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.

TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA

Art. 21 Principi

1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.

Art. 22 Organizzazione dell’esercizio

1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.

Art. 23
Insegna della farmacia e cartelli indicatori

1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l’insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura “farmacia”.

2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia

Art. 24
Medicinali soggetti a prescrizione medica

1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Art. 25
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati

1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.

Art. 26 Controllo sulla ricetta

1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.

2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.

Art. 27
Violazione di norme convenzionali

1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.

Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali

1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.

2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.

TITOLO IX
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA

Art. 29
Principi di comportamento

1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.

Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico

1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.

TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE

Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.

2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.

Art. 32
Controllo sulla dispensazione dei medicinali

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.

TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile

1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.

TITOLO XII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI

Art. 34
Vendita di medicinali tramite internet

1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.

Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali

1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.

TITOLO XIII
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 36
Riservatezza e segreto professionale

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.

TITOLO XIV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine

1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto

2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.

3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.

4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.

5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.

6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.

APPENDICE

Art. 3, comma 1, lettera b), del Codice Deontologico

GIURAMENTO DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005

GIURO

I

DI ESERCITARE L’ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;

II

DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ;

III

DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;

IV

DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.

LO GIUROpage15image2496847408page15image2496847696page16image2379611152

Art. 3, comma 2, lettera b), del Codice Deontologico

Atti di concorrenza sleale

Art. 2598 c.c.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Art. 5, comma 2, del Codice Deontologico

La figura del farmacista è espressamente prevista per legge nelle seguenti strutture:

♦ farmacie private
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265

ART. 122
La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull’etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000

ART. 378
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell’art. 121, un farmacista inscritto nell’albo professionale.page16image2379928880page16image2379929168page16image2379929456

DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233

ART. 8
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.

♦ farmacie comunali

TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265

ART. 121
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell’art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell’albo professionale.
Il direttore ha l’obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all’approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

ART. 378 (vedi sopra)

Legge 2 aprile 1968, n. 475

ART. 10
Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell’amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L’amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall’avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l’eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l’amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l’amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell’amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.
È in facoltà dell’amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all’albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

  • ♦  farmacie ospedaliere e nelle farmacie interne delle case di curaTULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265ART. 378 (vedi sopra)
  • ♦  farmacie militariTULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265ART. 121 (vedi sopra)
  • ♦  istituti di penaLegge 9 ottobre 1970, n. 740ART. 43
    I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso istituti o servizi dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.
    Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
    Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.
    Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.
    Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella D allegata alla presente legge.
  • ♦  presso i grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinariDLgs 6 aprile 2006, n. 193ART. 70
    1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.

2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all’articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico- veterinaria.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

a) sia in possesso dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell’articolo 66;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;

c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.

4. Alla domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c), all’albo professionale dei farmacisti;

b) la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi; c) l’indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;
d) l’indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.

5. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L’autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l’indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

6. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l’autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.
7. L’autorizzazione deve indicare almeno le generalità del titolare e del responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell’attività ed è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l’annota in apposito elenco.

8. Le autorizzazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.

9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.

♦ negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.

DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

ART. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.»
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

Art. 7, comma 2, del Codice Deontologico

Procedure di allestimento dei preparati galenici.

− “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute nell’XI edizione della Farmacopea Ufficiale.

  • −  DM 18 novembre 2003 – Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali (NBP) semplificate.
  • −  DM 22 giugno 2005 – Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali
    ART. 1
    1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
  • 2. Resta fermo l’obbligo di osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.

Art. 11 del Codice Deontologico

Diritto di libera scelta della farmacia

Legge 2 aprile 1968, n. 475

ART. 15
È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 12, comma 2, del Codice Deontologico

Farmaci equivalenti

D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149

ART. 1
1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l’elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell’elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.

Art. 20, comma 3, del Codice Deontologico

Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006

DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice Deontologico)

Art. 24, comma 2, del Codice Deontologico

Stato di necessità

Art. 54 c.p.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 4
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.page23image2501051248page23image2501051536page24image2501083168

Art. 26, comma 2, del Codice Deontologicopage24image2499997328

Prescrizione di preparazioni galeniche magistrali – Limiti

D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94.

ART. 5
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell’Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo. 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’azienda unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 .
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 27 del Codice Deontologico

Violazione di norme convenzionali

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

ART. 48 decimo commapage24image2499457664page24image2499457952

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti … a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

DLgs 30 dicembre 1992, n. 502

ART. 8
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 33 del Codice Deontologico

Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006

DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice Deontologico)

Art. 36 del Codice Deontologico

Riservatezza e segreto professionale

DLgs 30 giugno 2003, n. 196

ART. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;page25image2500111088page25image2500111376page25image2500111664page25image2500111952

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12.

Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.