ADE: via libera a detrazione spese massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale

L’ultima circolare dell’agenzia delle entrate, (n. 7/E 25/06/2021) conferma che le terapie effettuate dal massofisioterapista regolarmente iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta.

Nel dettaglio le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:

  • hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa,sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.1);
  • hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto del Ministero dellasanità 14 settembre 1994, n. 741, con decreto dirigenziale del Ministero della salute;
  • hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero dellasalute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020). Relativamente alle prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della l. n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della salute del 6 marzo 2018). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona. In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1).

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo, se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:

  •  esami di laboratorio;
  • controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
  • elettroencefalogrammi;
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
  • risonanza magnetica nucleare;
  • ecografie;
  • indagini laser;
  • ginnastica correttiva;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • seduta di neuropsichiatria;
  • dialisi;
  • cobaltoterapia;
  • iodioterapia;
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosiprenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3);
  • massofisioterapia;
  • osteopatia.

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