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Massofisioterapisti in disaccordo con il sottosegretario alla salute Gemmato

Gentile Direttore,

Non potevo rimanere insensibile alla leggerezza espressa dal sottosegretario alla salute Gemmato contro i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento. Purtroppo il discorso del sottosegretario ricalca a grandi linee la tesi perdente del Ministero della salute di cui alla recentissima sentenza del TAR Lazio n.4001-2024. Sia il Ministero, che il sottosegretario hanno riportato in maniera identica,nelle rispettive sedi, una parziale ricostruzione della sentenza del Consiglio di Stato n.4513-2022 in merito all’aspetto giuridico-giurisprudenziale del massofisioterapista. Entrambe hanno dimenticando, guarda caso, il concetto conclusivo dei giudici di Palazzo Spada, di cui alla sentenza n.4513-2022, riferita proprio ai massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali:Ā ā€œsolo chi possiede lā€™anzianitĆ  lavorativa prevista dalla legge puĆ² dirsi parte di quel personale inevitabilmente piĆ¹ qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettivitĆ . E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti giĆ  da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo unā€™attivitĆ Ā con autonomia professionaleĀ eĀ dignitĆ  propria di professione sanitariaĀ possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione giĆ  acquisita ā€œ.Ā Ovviamente quanto sancito dal Consiglio di Stato nel 2022 fa decadere tutte le tesi enunciate recentemente dal sottosegretario su suggerimento del Ministero stesso.Ā Oltretutto il Consiglio di Stato riconosce al legislatore italiano, nel merito dell’art.1 comma 537, della legge 145-2018, quanto disposto dal legislatore europeo:Ā ā€œ…principio di mutuo riconoscimentoĀ dei titoli abilitanti allā€™esercizio di una professioneĀ di cui allā€™art. 53 TFUE, dal momento che il requisito esperienziale di 36 mesi richiesto dal legislatore italiano ai massofisioterapisti per continuareĀ a svolgere con autonomiaĀ professionale lā€™attivitĆ  di istituto sulla scorta dellā€™abilitazione conseguita nel previgente ordinamento vale a riallineare il bagaglio di professionalitĆ  richiesto ai fini di un esercizio appropriato di tale attivitĆ  alle conoscenze e alle qualifiche oggi richieste dalla legislazione nazionaleā€. In altre parole, il legislatore ha correttamente ritenuto che se un professionista, quale ĆØ il massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento, in possesso di un titolo di formazione conseguito in Italia, Paese dellā€™UE, dopo avere svolto per almeno 36 mesi la professione sanitaria nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327) sul territorio italiano,Ā puĆ² ottenere il riconoscimento dellā€™equipollenza del titolo al diploma di fisioterapista, considerato che la qualificata esperienza maturata ĆØ indubbiamente idonea a compensare la mancanza di un diploma universitario. Al contrario, il comma 5 dell’art.5 del DM 9.08.2018 (fonte di rango inferiore rispetto alla direttiva 2005/36/CE e D.LgsĀ  n.206 del 2007 e la legge n. 145-2018) nega l’equipollenza nonostante il requisito esperienziale pacificamente dimostrabile da ogni Massofisioterapista iscritto all’elenco speciale ad esaurimento (elenco non permanente). Ogni tentativo di denigrare i massofisioterapisti iscritti presso l’Ordine dei TSRM ĆØ un puerile tentativo atto a costruire futuribili incertezze attorno ad una materia in fase di riordino (come ricordato dai dossier).

Massofisioterapista

Cosma Francesco Paracchini

Elenco speciale ad esaurimento di Brescia n.24

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