Con l’ordinanza n. 6455/2025, depositata il 28 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito che i massofisioterapisti non sono professionisti sanitari, ma solo operatori di interesse sanitario. La conseguenza è netta: i massofisioterapisti non possono più esercitare autonomamente in libera professione, ma soltanto sotto la supervisione di un professionista sanitario dell’area della riabilitazione. Si tratta, in primis, del fisioterapista relegando al massofisioterapista un ruolo meramente esecutivo e di supporto.

Abuso della professione sanitaria: le pene previste

Chi decide di operare senza rispettare questi limiti incorre nel reato di esercizio abusivo di una professione sanitaria, disciplinato dall’articolo 348 del codice penale. La pena è severa:

  • Reclusione da sei mesi a tre anni;
  • Multa da 10.000 a 50.000 euro;
  • Confisca degli strumenti usati e pubblicazione della sentenza;
  • Interdizione dall’esercizio professionale da uno a tre anni.

In caso di istigazione o direzione di altri nell’esercizio abusivo, la pena si aggrava fino a reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro. Fonte

I riferimenti normativi

La disciplina del massofisioterapista trova base nei seguenti riferimenti legislativi:

  • Art. 5 del Decreto ministeriale 9 agosto 2019 e successive modifiche;
  • Art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, abrogato con l’art. 1, comma 542 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • Legge 1 febbraio 2006, n. 43, comma 2 dell’art. 1;
  • DM 7 settembre 1976;
  • DM 17 febbraio 1997, n. 105.

L’iscrizione all’Elenco Speciale a Esaurimento (ESE) presso la FNO TSRM PSTRP, oggi appare priva di efficacia: nei fatti, con questa sentenza, il massofisioterapista non può più svolgere alcuna attività autonoma se non quella limitata al massaggio, rimanendo escluso da ogni intervento riabilitativo di competenza delle professioni sanitarie riconosciute. A questo punto, la domanda che in molti si pongono è inevitabile: che senso ha il mantenimento dell’elenco speciale dei massofisioterapisti, quando nei fatti, tale qualifica, non ha più il diritto di esercitare?

La categoria resta sospesa tra obblighi ordinistici e assenza di reale legittimità.

COMUNICATO STAMPA – Dott. Nicola Sorrentino

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