I senza fissa dimora e il loro diritto alla residenza

Dott. Daniele Palermo ~ Assistente Sociale
Pubblicazione ā€“ ANNO 4 N.37 LUGLIO 2021 ā€“ ISSN: 2612/4947

La condizione di chi vive non avendo una dimora stabile ĆØ da considerarsi come una delle forme piĆ¹ gravi di povertĆ  estrema e di esclusione sociale. Quello delle persone senza fissa dimora ĆØ un fenomeno incalzante, in costante aumento. 

Spesso, questa situazione estrema ĆØ la conseguenza di vissuti non risolti, di problemi non superati.

Oggi a determinare questa condizione ĆØ soprattutto la perdita del lavoro. Perso il lavoro si perde la casa, si entra nel meccanismo delle sistemazioni inadeguate, insicure. Da questa condizione, senza un tempestivo aiuto, il passo per arrivare a ā€œsenza dimoraā€ ĆØ breve ed avviene rapidamente. Il dramma dei senza fissa dimora sembra crescere a dismisura e la superficialitĆ  con cui ci approcciamo a loro, a volte, semplicemente per sentirci a posto con la nostra coscienza aumenta a dismisura. Purtroppo, viviamo in una societĆ  troppo frettolosa, non abbiamo mai il giusto sguardo verso lā€™altro, troppo occupati a pensare agli impegni, ai propri problemi, alle proprie frustrazioni. Per le persone senza fissa dimora, la residenza anagrafica rappresenta un passo molto importante, perchĆ© ad essa si collega la possibilitĆ  di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti locali. Trovarsi senza residenza ĆØ un grave problema: come anticipato, il rischio ĆØ quello di vedersi privati di importantissimi diritti. Per ovviare a questa grave situazione, la legge dice che le persone senza fissa dimora possono ottenere una residenza anagrafica vincolata al possesso di un domicilio, cioĆØ di un posto dove si vive in maniera stabile ma che non deve per forza essere unā€™abitazione: puĆ² trattarsi, infatti, di una stazione ferroviaria, di una panchina in un parco, di una via, di uno scantinato. 

Lā€™iscrizione alla anagrafe comunale ĆØ un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltĆ . 

Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilitĆ  per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989) fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992). Per lā€™attribuzione della residenza per le persone senza dimora viene utilizzato il criterio del domicilio, ovvero il luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43 C.C.).

Lā€™articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, cosƬ come modificato dallā€™art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce infatti che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, ĆØ tenuta a fornire allā€™ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire lā€™effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

Deliberare una via fittizia ĆØ importante perchĆ© consente alla persona senza dimora di fare richiesta dei seguenti documenti:

  • Carta di identitĆ 
  • Tessera sanitaria
  • Permesso di soggiorno
  • Fine pena
  • Rinnovo permesso di soggiorno 

Dunque, ogni prassi discrezionale, quale la titolaritĆ  di un rapporto di lavoro, la disponibilitĆ  di una abitazione, i legami familiari, imposte da alcune amministrazioni per ottenere la residenza, ĆØ di fatto arbitraria e viola la legislazione nazionale

Non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:
ā€“ violare il dovere di solidarietĆ  politica, economica e sociale
ā€“ violare il diritto al lavoro (no residenza, no iscrizione Cpi, no p.Iva)
ā€“ violare la libertĆ  personale e dellā€™inviolabilitĆ  del domicilio
ā€“ violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio)
ā€“ violare il diritto alla salute
ā€“ violare il diritto allā€™assistenza e alla previdenza sociale 


Quindi, lā€™iscrizione anagrafica ĆØ un diritto soggettivo che deve essere riconosciuto e garantito dal Sindaco, o suo delegato, in qualitĆ  di ufficiale di Governo. Pertanto, la via fittizia deve essere istituita con atto della Giunta comunale, che ne stabilirĆ  anche la denominazione. Qualora invece la denominazione fosse di pura fantasia, senza riferimento a eventi realmente accaduti o persone decedute, puĆ² essere stabilita anche dallā€™ufficiale dellā€™anagrafe.

Normative

artt. 1 e 2, comma 3, Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228;
artt. 1 e 7 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223
L. 94 del 15 luglio 2009.


Per i Cittadini Comunitari: D.lgs. 6 Febbraio 2007, n. 30
Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza)

Un commento

  1. Dott. Enrico Savona

    Articolo molto interessante e attuale

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