L’iscrizione negli elenchi speciali dei massofisioterapisti non è incostituzionale

Ha ricordato la Sezione che il decreto 9 agosto 2019, in attuazione dell’art. 1, comma 538, l. n. 145 del 2018, oltre a istituire 17 elenchi speciali a esaurimento, ha previsto, con una distinta disciplina contenuta nell’art. 5, una regolazione specifica per l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. E’ quindi previsto che presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403. 
​​​​​​​Ai fini dell’iscrizione all’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri elenchi speciali a esaurimento. Fa eccezione la disposizione in base a cui l’iscrizione all’elenco speciale dei massofisioterapisti non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1. E’ da presumere che la disposizione sia stata reputata necessaria per distinguere i massofisioterapisti dalle altre professioni, in quanto solo queste ultime risultano essere professioni sanitarie. 

LEGGI LA SENTENZA – Consiglio di Stato – Adunanza di Sezione del 9 giugno 2021


​​​​Ha chiarito il parere che la scelta discrezionale del legislatore con l’art. 1, comma 538, l. n. 145 del 2018 è stata di assicurare un assetto stabile e di porre fine a una perdurante transizione relativa alle professioni sanitarie. Con riguardo alla figura dei massofisioterapisti, il legislatore si è limitato a stabilire l’abrogazione della disposizione istitutiva risalente al 1971.
​​​​​​​E’ da ritenere che, in considerazione di superiori esigenze di tutela della salute e a fronte di realtà, professionali e formative, molto disomogenee, il legislatore – e con esso il decreto ministeriale di attuazione – abbia inteso individuare un lasso temporale di riferimento certo per l’elenco speciale a esaurimento e, insieme, superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, consentendo anche a questi operatori – che possano dimostrare il possesso dei requisiti richiesti – l’iscrizione agli elenchi speciali. 

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