Con l’ordinanza n. 6455/2025, depositata il 28 agosto 2025, il Consiglio di Stato – Sezione Terza – ha accolto l’appello del Ministero della Salute, riformando la precedente decisione cautelare del TAR Lazio (ordinanza n. 3215/2025). La sentenza conferma la linea ministeriale, chiarendo che la figura del massofisioterapista non può essere equiparata al fisioterapista laureato e dunque non rientra a pieno titolo tra le professioni sanitarie.

Il quadro normativo di riferimento

La controversia si inserisce in un ambito normativo stratificato. Storicamente, la figura del massofisioterapista era stata introdotta con la legge 19 maggio 1971, n. 403, come operatore abilitato a pratiche di massaggio e trattamenti fisici a seguito di corsi regionali. Tuttavia, con l’evoluzione della normativa sulle professioni sanitarie, a partire dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, il profilo del fisioterapista è stato ricondotto nell’alveo delle lauree universitarie delle professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT/2).

La successiva legge 26 febbraio 1999, n. 42 e la legge 10 agosto 2000, n. 251 hanno chiarito che l’esercizio delle professioni sanitarie è riservato a chi abbia conseguito un titolo universitario specifico, riconosciuto dal Ministero e iscritto ai rispettivi albi professionali. In questo contesto, il massofisioterapista rimane un operatore di interesse sanitario, con competenze limitate e non assimilabili a quelle del fisioterapista.

Le motivazioni del consiglio di stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la complessità interpretativa del quadro normativo debba essere oggetto di approfondimento nel merito, ma che, in sede cautelare, prevalga l’interesse pubblico alla tutela della salute. In particolare, i giudici hanno osservato che l’eventuale esercizio autonomo di attività sanitarie da parte dei massofisioterapisti – inclusivo dell’utilizzo di apparecchi elettromedicali – comporterebbe rischi rilevanti per la sicurezza dei pazienti.

Di conseguenza, è stato respinto il tentativo di sospendere gli effetti della circolare ministeriale, riaffermando che solo i professionisti dotati di titolo universitario e iscrizione all’albo (art. 62 c.p.a.) possono esercitare funzioni proprie delle professioni sanitarie.

Le conseguenze per cittadini e operatori

L’ordinanza ribadisce una netta distinzione tra professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario. I massofisioterapisti potranno continuare a operare esclusivamente nell’ambito delle competenze storicamente riconosciute, ma non potranno svolgere:

  • valutazioni cliniche;
  • trattamenti riabilitativi autonomi che rientrano nelle competenze del profilo di professionista sanitario;
  • uso di apparecchiature elettromedicali.

Le Regioni e le aziende sanitarie saranno tenute a vigilare, per evitare abusi che potrebbero configurare abuso della professione medica o sanitaria, ai sensi dell’art. 348 del codice penale.

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SENTENZA CDS

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