Chi è il dietista? Storia, normativa e codice deontologico

Secondo le normative vigenti (profilo professionale D.M. 744 del 1994) il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente.

Il dietista, oggi, in Italia è una figura professionale conforme alle direttive della CEE e alla definizione dell’EFAD grazie all’impegno dell’ANDID con le Istituzioni italiane e gli Organismi rappresentativi della professione a livello Europeo ed Extraeuropeo.

IL DIETISTA IN EUROPA

La Federazione delle Associazioni dei Dietisti Europei (EFAD) ha definito il dietista “Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all’alimentazione e all’educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia”.

La professione di dietista ha una definizione ufficiale stabilita dall’Ufficio Internazionale del Lavoro con sede a Ginevra, è classificata tra le professioni paramediche ed è stata inserita nel gruppo di Codice 0.69.

COME SI DIVENTA DIETISTA
Per diventare Dietista bisogna conseguire la laurea di 1° livello in Dietista.
I corsi di laurea sono a numero chiuso
L’ accesso è possibile dopo il diploma di Scuola Media Secondaria Superiore superiore o titolo estero equipollente.
L’accesso è a numero programmato su base nazionale ed è previsto il superamento di un test di ingresso con domande a risposta multipla su argomenti di Clinica, Fisica, Biologica, Matematica, logica e cultura generale.
Il Corso è di tipo teorico – pratico, ha una durata di tre anni e prevede l’obbligo della frequenza.
L’ esame finale ha valore di esame di Stato Abilitante all’esercizio della professione.
Per maggiori informazioni vedi : www.miur.it
Seleziona UNIVERSITA’, poi cerca “offerta formativa” e infine seleziona “classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT/3)“

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Profilo Professionale (D. M. n° 744 del 1994)
(definisce giuridicamente il ruolo professionale e gli atti di competenza)

– Legge n° 42 del 26 Febbraio 1999 (Definisce il campo di attività di ogni professionista, l’accesso alla formazione post base, l’equipollenza dei titoli pregressi, al Diploma Universitario: prevede l’emanazione di decreti per il riconoscimento dell’autonomia professionale)IL D.M 20 luglio e 27 luglio 2000 definisce l’equipollenza dei titoli pregressiLegge n° 251 del 10 agosto 2000 prevede la laurea per tutte le professioni sanitarieD.M. 10 luglio 2002 definisce l’equipollenza dei titoli pregressiDecreto Legge 2 Aprile 2001 sulle Classi di Laurea (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001 N° 128) prende avvio anche per il Dietista il nuovo sistema formativo universitario che prevede due Livelli di laureeLaurea di 1° livello; sostituisce il Diploma Universitario per la formazione di base corrispondente al Profilo ProfessionaleLaurea di 2 ° livello; apre la possibilità di approfondimento degli studi di base verso ambiti di maggiore responsabilità per funzioni dirigenziali e ambiti di carriera universitaria volti alla didattica e alla ricerca

LA “STORIA” DELLA PROFESSIONE
In Italia il dietista è una figura professionale relativamente recente. Nel 1985, quando venne istituita l’ANDID, la professione era già svolta da parecchi anni, ma il panorama a livello sanitario ed istituzionale era alquanto scoraggiante:

una legislazione obsoleta ed immobile per quanto riguardava il riconoscimento giuridico della figurauna grande disparità culturale e formativa fra gli stessi dietisti (dipendente dalle scuole in cui era avvenuta la formazione di base e dalle diverse realtà lavorative)la mancanza di una chiara identità professionale fra gli stessi dietisti la scarsa considerazione delle Amministrazioni e della classe medica nei confronti della professione.

I percorsi formativi originali erano:

Scuole Universitarie Dirette ai Fini Speciali della durata di due o tre anniScuole regionali/ospedaliere di uno o due anni dopo le scuole medie superioriDiploma di economa-dietista accompagnato da tirocinio ospedaliero

Tappe fondamentali della storia della professione:

Approvazione del Profilo Professionale (D.M. n.744 del 1994). Il Profilo traccia in modo corretto le competenze della figura professionale e ne delinea chiaramente il confine con quelle della figura medica e di altri Operatori Sanitari nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
È importante sottolineare aspetti importanti del Profilo quali:ampiezza e la completezza degli atti professionalil’inserimento della figura in aree di intervento innovative quali il trattamento dei disturbi del comportamento alimentarela nutrizione per comunità di sanila possibilità di svolgere attività in regime libero-professionalel’identificazione degli ambiti di autonomia e responsabilità professionali (con particolare riferimento al rapporto con il medico)il livello universitario della formazione

Il Profilo Professionale, così come formulato, illustra in modo esauriente le specificità professionali, del dietista, rivolte alla dietoterapia e all’alimentazione del soggetto sano, sia sotto il profilo igienico che nutrizionale.

Il raggiungimento di questo primo successo ha permesso all’Associazione di impegnarsi verso altri obiettivi (unificazione dei percorsi scolastici, riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi, riconoscimento giuridico della professione).

Elaborazione del Codice di Etica Professionale
L’Assemblea dei Soci, due mesi dopo la pubblicazione del Profilo in Gazzetta Ufficiale, durante l’Assemblea Nazionale del 1995, approvò il Codice di Etica Professionale, espressione del grado di maturità raggiunto dall’Associazione e dai propri Associati, consapevoli degli aspetti etico-sociali della professione. Il Codice è stato infatti elaborato, per libera scelta dell’Associazione e dei suoi associati, e non per obbligatorietà giuridica, sul modello anglosassone, a tutela degli interessi dell’Utenza e delle Istituzioni, oltre che della categoria. Ogni socio ANDID è impegnato a conoscerlo ed ad osservarlo.

CODICE DEONTOLOGICO 

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di colla- borazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere gui- dati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dieti- sti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

CAPO I. Responsabilità professionale

SEZIONE I. ASPETTI GENERALI
1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che pos- sa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze.
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale perma- nente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.

SEZIONE II. ASPETTI PROFESSIONALI
Il Dietista impegnato in ambito clinico (per quanto attiene all’elaborazione, formulazione ed attuazione della dieta) deve: 1) porre al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze;

2) operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi, sia in regime di dipendenza che in regime libero- professionale;

3) sapere che l’intervento clinico (stesura del piano dietetico personalizzato sulla base della prescrizione medica) si dif- ferenzia dall’intervento di educazione alimentare. Il Dietista infatti esplica l’intervento di educazione alimentare in piena autonomia, senza il vincolo della prescrizione, né della dia- gnosi del medico secondo i criteri metodologici educativi: individuazione dei bisogni, definizione degli obiettivi, stesura del progetto e verifica del risultato, flessibilità, partecipazione dell’Utente/Utenti al processo educativo;

4) collaborare attivamente con i membri del team, familiari e caregivers, per attuare il suo ruolo specifico:
5) possedere una formazione specifica ed un aggiornamen- to continuo in ambito clinico;

6) valutare costantemente l’efficacia della sua prestazione. Nel caso di eventuali divergenze circa la prescrizione e/o l’indicazione alla dieta, il Dietista esprime e documenta la sostanza e le motivazioni del proprio disaccordo e persegue la soluzione migliore per il paziente. All’interno delle struttu- re richiede l’intervento della maggiore professionalità sovra- ordinata a dirimere il contrasto nell’esclusivo interesse del paziente. Nei casi di dissenso grave e di conflitti insanabili il Dietista si riserva di non attuare l’indicazione prescritta avvalendosi dell’obiezione di coscienza prevista al Capo III, punto 2 del presente Codice Deontologico.

CAPO II. Responsabilità verso la società

1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazio- ne collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo. 2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basati sulle linee guida nazionali ed interna- zionali.

3. Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione del- la sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:

• ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
• la fonte dell’informazione è indicata
• le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.
4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie fal- se e fuorvianti nell’ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’in- formazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbli- che o associative per conseguire vantaggi personali.

CAPO III. Responsabilità verso l’utente/cliente

1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere al proprio assistito di prendere decisioni competenti e si ac- certa che questi comprenda e condivida le scelte assisten- ziali a lui rivolte.

2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la co- scienza personale e i principi etici che regolano la professio- ne, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può avvalere dell’obiezione di coscienza.

3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale rela- tivamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riser- vatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.

CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori

1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanita- ri le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell’utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperan- dosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.

3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri opera- tori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidata.

CAPO V. Responsabilità verso i colleghi

1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condi- videre informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.

2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della so- lidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa del- lo spirito di onestà e di integrità della professione.

3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, l’asse- gnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Deontologico deve essere conosciuto e rispetta- to anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l’effettua- zione del tirocinio pratico.

CAPO VI. Responsabilità disciplinare e sanzioni

1. La responsabilità disciplinare dei soci discende dall’inos- servanza degli impegni assunti nei confronti dell’Associa- zione e dei principi del Codice Etico, con volontarietà del- la condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

2. L’azione disciplinare è promossa dal Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. L’organo competente per il proce- dimento e l’irrogazione delle sanzioni è il Collegio dei Pro- biviri, la cui composizione e funzioni sono regolate dall’art. 20 dello Statuto e dal Regolamento organico. Prima di ogni decisione il Collegio deve convocare l’interessato previa contestazione scritta degli eventuali addebiti, invitandolo a svolgere le proprie difese e concedendo allo scopo un termi- ne per il deposito di note scritte e l’indicazione di eventuali testimoni. In caso di accertata violazione degli impegni as- sunti dal socio ai sensi dell’art. 10 dello Statuto il Collegio irroga le sanzioni disciplinari.

3. Le sanzioni sono adeguate e proporzionate alla violazio- ne delle norme deontologiche e degli impegni disciplinati dallo Statuto e dal Codice etico; devono tenere conto del- la reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Sono previste le seguenti sanzioni:
– censura verbale
– censura scritta
– sospensione temporanea dallo status di socio
– espulsione dall’associazione nei casi di maggiore gravità 4. Il Collegio dei Probiviri delibera in seduta segreta; in caso di irrogazione delle sanzioni della censura scritta, sospensio- ne ed espulsione la decisione deve essere redatta in forma scritta e contenere una sommaria descrizione del compor- tamento del socio, la valutazione dello stesso in rapporto ai doveri assunti nei confronti dell’Associazione, la definizione della gravità della violazione ed infine l’individuazione della sanzione. La decisione dovrà poi essere comunicata all’inte- ressato a mezzo raccomandata o altro mezzo di comunica- zione eventualmente indicato dal socio all’atto dell’iscrizio- ne (quale l’indirizzo di posta elettronica certificata).

5. Avverso le decisioni di irrogazione di sanzione, il socio può proporre nel termine di 30 giorni ricorso scritto indiriz- zato all’Assemblea e presentato al Segretario che procederà alla convocazione nei successivi 90 giorni.

Fonti bibiografiche

1. L. Benci. Le professioni sanitarie (non mediche) – ed. Mc Graw-Hill, 2002
2. D. Rodriguez. Codici deontologici delle professioni sanitarie a confronto, in L. Benci Le professioni sanitarie (non mediche) – ed. Mc Graw-Hill, 2002
3. Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
4. ADA’s revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110.
5. European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
6. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Fiuggi 1995
7. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Tivoli 2003 8. Dietitians board disciplinary committee. Statement of conduct, a cura di British Dietetic Association 1994
9. American Dietetic Association (ADA). ADA’s Code of Ethics, 1987
10. German Association of Dietitians. Riflessioni sull’etica nella professione di dietista. La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
11. “Autonomia e responsabilità del dietista in ambito clinico” – Posizione ANDID, anno 2005

Un commento

  1. Francesco Condello

    Buon giorno
    dopo aver preso visione, con molta attenzione del vs codice deontologico, mi duole farvi notare che non ho trovato nessun riferimento del comportamento da tenere, da parte del professinista, nei confronti di un minore.
    Il dietista ha l’obbligo di tenere informati i genitori del minore che ha preso in carico? Il dietista, prima di intraprendere l’attività nei confronti del minore, neccessita dell’autorizzazione dei genitori ?
    Grazie

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