Elenchi speciali massofisioterapisti. La posizione di FNCM sulla sentenza del Tar Lazio

Il 4 maggio 2021 il Tar Lazio ha pronunciato la sentenza n. 06628 (pubblicata il 4 giugno 2021) sul ricorso presentato da un gruppo di massofisioterapisti esclusi dagli elenchi speciali ad esaurimento in quanto non in possesso del requisito di 36 mesi di attività lavorativa negli ultimi 10 anni come previsto dal DM 09 agosto 2019 in attuazione della legge n.145/2018

I ricorrenti chiedevano l’annullamento del DM 09 agosto 2019 e il riconoscimento del diritto a presentare validamente la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento relativi alla figura del massofisioterapista.

Sentite le parti, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto che non vi fossero argomentazioni valide per accogliere il ricorso e pertanto hanno deciso di rigettarlo.

La posizione di FNCM

Il legittimo ricorso presentato dai ricorrenti ha posto il direttivo della federazione nella posizione di dover effettuare una scelta ben precisa nell’ affrontare i vari temi che il procedimento poneva in essere. La nostra convinzione è stata quella di dover difendere in tutti i modi i diritti acquisiti dai chi già era iscritto negli elenchi speciali. In sintesi ricordiamo che la legge 145/2018 ha dato un’identità giuridica a tutti quei massofisioterapisti formati dopo il 1999 collocandoli all’interno di un elenco speciale ad esaurimento afferente all’ordine delle professioni sanitarie FNO TSRM PSTRP.

Ha dato loro una visibilità professionale e lavorativa tutelata dall’ordine che ne certifica la validità nell’interesse della salute dei cittadini.

In questo contesto l’azione di FNCM è stata quella di cercare un confronto per creare un fronte comune con le altre sigle maggiormente rappresentative della categoria, ma soprattutto quella d’intraprendere un’azione in sinergia con la Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP in quanto Istituzione deputata alla tutela dei diritti di tutti gli iscritti agli elenchi speciali ad essa afferenti.

I nostri legali hanno lavorato con i colleghi della Federazione TSRM alla stesura della memoria difensiva presentata in quanto parte in causa citata dai ricorrenti.

Abbiamo creduto nella legittimità del Decreto e dei sui contenuti, senza ravvisare in esso elementi di incostituzionalità che ne potessero invalidare l’efficacia.

Nel contempo era nostra convinzione che solo un “provvedimento “ politico potesse porre fine a tutta la questione. Abbiamo lavorato con alcuni esponenti politici per definire un testo da emendare nella legge di bilancio di fine anno o quantomeno nel successivo decreto mille proroghe. L’obiettivo era quello di aprire una finestra temporale che consentisse anche a chi stava svolgendo il percorso di studi dopo l’entrata in vigore della L.145/2018 di poter concludere l’iter formativo per poi lasciare un tempo sufficiente per accumulare un’esperienza lavorativa di almeno 36 mesi allo scadere di una data ben definita. Ciò comportava un ulteriore modifica alla L.42/99 che solo una legge poteva apportare. La situazione emergenziale e il particolare contesto non hanno lasciato spazio all’emendamento proposto in commissione. Restiamo fermamente convinti che solo un provvedimento di questo tipo possa porre la parola fine.

La sentenza

Lo studio della tematica oggetto del ricorso ha convinto tutti noi, che l’unica criticità che avrebbe potuto ravvisare il Tar nella sua disamina era legata all’incostituzionalità del DM 9 agosto 2019 e per tale motivo inviare alla Corte Costituzionale l’analisi della norma. L’incostituzionalità del decreto avrebbe potuto invalidare quanto aveva stabilito il legislatore e togliere a tutti gli iscritti ciò che la L.145/2018 aveva loro riconosciuto. Osserviamo che l’eventuale annullamento del solo Decreto non avrebbe invalidato il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa, essendo questo sancito nel testo della legge 145/2018. Nel caso specifico il decreto funge da semplice atto applicativo della norma di grado superiore (legge 145/2018).

La nostra “apparente presunzione” che ciò non sarebbe stato possibile nasce dalla conoscenza della legge 145 e del percorso politico che ha portato alla sua stesura. Un provvedimento fortemente voluto da FNCM per dare un’identità a tantissimi colleghi. L’argomento preso in considerazione dai giudici del Tar è stato liquidato semplicemente affermando la legittimità del decreto oggetto del ricorso. Riteniamo che questo possa essere sufficiente per affermare che non erano in gioco i diritti acquisiti da chi oggi è iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento.

Altri temi sono stati posti sul tavolo da chi ha voluto (legittimamente e autonomamente) difendere le proprie posizioni; le eccezionalità sollevate sono state ritenute infondate e respinte dai giudici.

Un altro punto sul quale il Tar ha voluto fare chiarezza è quello relativo ai 36 mesi di attività lavorativa. Per questo è stata richiamata all’attenzione una pronuncia della Corte Costituzionale (del 13 novembre 2014 n. 254) “…secondo cui il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche…” in sostanza il livello di anzianità posseduta può dar luogo ad un diverso trattamento sul piano normativo. In passato già la procedura per l’equivalenza del titolo alla laurea in fisioterapia aveva posto tra i requisiti l’anzianità di servizio (nello specifico 8 anni lavorativi).

In questo contesto i 36 mesi di lavoro diventano un elemento “qualificante” per l’attività svolta a “tutela della salute dell’intera collettività “ (art.32 Cost.).

Di diversa chiarezza o quantomeno di nebulosa consistenza è il tentativo di costruire un percorso che collochi questo operatore fuori dal contesto delle professioni sanitarie. Un percorso costruito essenzialmente sulla sentenza del Tar Umbria n. 5 del 15 gennaio 2010 e quella del Consiglio di Stato n.3325 del 17 giugno 2013 ritenute fondamentali. Di pari importanza viene considerato l’art 1 comma 2 della legge 43/2006 che individua la possibilità per le regioni di formare degli “operatori d’interesse sanitario”

Nel testo della sentenza si riscontrano diversi punti critici e per certi aspetti contraddittori:

  • Punto 5.2…..DM 502 del 1992…”per le professioni sanitarie e tra queste anche quella del fisioterapista si passa da corsi regionali a corsi universitari…” Nel 1992 il FISIOTERAPISTA non esisteva. E’ stato istituito nel 1994 M 741
  • Punto 5.6 …a) il massofisioterapista non è più “professione sanitaria “almeno dal 2006
  • Punto 6.2.3 …i massofisioterapisti non sono più da considerare nel novero delle professioni sanitariequanto meno a partire dal 2013 Consiglio di Stato. La domanda è dal 2006 al 2013 cosa sono?
  • Punto 5.5 … legge 517 del 1993 prevede la soppressione dei corsi relativi alle professioni non riordinate;.. la professione del massofisioterapista non è mai stata riordinata né espressamente soppressa.. con la precisazione che le scuole sono state mantenute aperte ma soltanto per formare “operatori di interesse sanitario.. art 1 comma 2 legge43 del 2006. La relativa disciplina (profili professionale e competenze e descrizione dei percorsi formativi) non è mai stata adottata dalle regioni.

Alcune considerazioni

  • Per creare un nuovo profilo ed evitare sovrapposizioni bisognerebbe sopprimere il vecchio. Ma lo stesso TAR ne afferma ancora l’esistenza e la non soppressione. Esiste un elenco di “vecchie” professioni che sono state trasformate in operatori di interesse sanitario?
  • Com’è possibile definire un profilo “professione sanitaria “ almeno fino al 2006 ? …e poi lo stesso definirlo genericamente “operatore d’interesse sanitario” senza specificità, individuarne le competenze e i percorsi formativi? …lo stesso TAR afferma che questa procedura non è mai stata adottata dalle regioni !
  • Perché la legge 403/71 viene ignorata ? Questa legge ha definito fino al 31 dicembre 2018 chi era il massofisioterapista (professione sanitaria ausiliaria …dove il termine ausiliario è stato eliminato con la L.42/99).
  • Se in nessun modo sono “professioni sanitarie “perché il legislatore ha voluto collocare l’elenco speciale ad esaurimento all’interno della Federazione in cui afferiscono solo professioni sanitarie ?

Riteniamo che la corretta definizione di questi operatori (come più volte sostenuto in diverse sedi) sia Professione Sanitaria ad esaurimento. Di questo auspichiamo voglia prenderne atto anche il Ministero modificando la dicitura sul proprio sito, fonte di confusione e nulla più.Ancora una volta sul carro dei vincitori sono saliti in tanti; non entriamo nel merito delle motivazioni che ognuno ha voluto ravvisare nel testo della sentenza per sentirsi tale. E’ triste leggere i commenti e pensare che vi sia qualcuno che perpetra il raggiro giocando sulle parole, sui termini, sulle libere interpretazioni al solo scopo di lucrare, proteggere i propri interessi e rendere la propria immagine bella agli occhi del malcapitato. E’ una storia (purtroppo) che continua nel tempo; una storia che FNCM da anni cerca di fermare con le proprie azioni e le proprie idee nelle sedi istituzionali, ai tavoli tecnici e attraverso un’informazione diretta ai professionisti interessati. E’ un ingranaggio difficile da fermare dove l’interesse economico è il vero motore che lo muove. In questa vicenda non vediamo dei vincitori quanto piuttosto delle persone bisognose di chiarezza e onestà. Qualcuno dovrà dare loro delle risposte vere; è un diritto dovuto a tutti coloro che si sono visti rigettare il ricorso. Molto probabilmente ci sarà un proseguimento nelle aule del Consiglio di Stato dove anche una sentenza di parere opposto non risolverà la questione (…nei tribunali si applicano le leggi; solo un atto normativo potrà modificare il quadro…ma questo è compito di chi fa le leggi).In questa vicenda l’obiettivo che FNCM si era prefissata era la tutela dei diritti acquisiti da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento; l’azione svolta in sinergia con l’Ordine professionale riteniamo abbia raggiunto lo scopo. La nostra attività di tutela dei massofisioterapisti continua con fermezza d’intenti, coerenza trasparenza e per il solo interesse di questa professione…e questa è una certezza.

COMUNICATO STAMPA F.N.C.M.

4 commenti

  1. La fncm afferma tutto il contrario di tutto, si fa domande nel quale le risposte sono state date palesemente dal TAR.. I grandi componenti della FNCM si chiedono cosa sono i massofisioterapisti dal 2006 al 2013.. probabilmente non accettano che non sono operatori di interesse sanitario ma professione sanitaria.

    • Filippo Bertelli

      Io direi che è ora di smetterla con calunnie insinuazioni e imprecisioni. Il Tar in linea con le memorie del ministeri ed el TSRM dice che: 1 la professione sanitaria è configurata in autorizzazioni regolarmente emesse per questo status, fino al 2006; successivamente il corso è proseguito, mancante di sbocco a professione, ma che di fatto a laciato operare in tal senso ancora i diplomati post 06; IL MINISTERO NON AVENDO MAI FERMATO NIENTE O CHIARITO NULLA E ANCZI CONFUSO LE CARTE CON CIRCOLARE FAZIO 10, STABILISCE CHE CHI POST 06 SE HA CURATO PER 36 MESI, diventa professione sanitaria come il biennale, quindi sana se stesso dalla responsabilità di aver avuto sul territorio milioni di pazienti curati de soggetti privi di status di professione sanitaria, ma in attesa di diventare ODS. ODS non esite ancora oggi, la magistratura, non ha facoltà legislative e quindi neanche 100 CDS lo possono istituire. Per FNCM se non sbaglio chi è in elenco sia pre 06 che post 06, è Professione sanitaria come dice il ministero e TSRM. Imbrogliare le carte per dafe ODS a chi in elenco è strategicamente funzionale a invalidare il 4 comma bis di l 42 1999. Invalidando il 4 bis si arresta la macchina tritacarne. Far ricorrere i no 36 mesi per demolire i 36 mesi che sono il 4 comma bis è funzionale al solito gioco perverso di far credere ciò che è esattamente il contrario. Tu mi dai ingresso perchè 36 mesi incostituzionali, ma con 36 mesi incostituzionali, l’elenco non esiste più in quella posizione di professione ma diventa altro da emendare come ODS tutto! Te ne racconto altre?

    • Ardigò Cesare

      stiamo di nuovo uscendo dal seminato. In elenco MFT tutti sono professione sanitaria, non una differente, ma di riferimento; scegli quale del DM 29 mrzo 01. Teoricamente un pre 06 non aveva necessità di 36 mesi, i 36 mesi sono per i post 06 per avere lo status legale di professione, non una differente, ma quella di riferimento 4 comma bis l 42 – 99 scegline una di quelle esistenti. ODS non esite, non c’è un atto norativo e la magistratura che lo nomina spesso nomina zero, dice ” ben può” anche al mio paese gli asini ben possono volare, ma se li butti da un dirupo si sfracellano

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