Dott. Daniele Palermo ~ Assistente Sociale
Pubblicazione ā ANNO 4 N.37 LUGLIO 2021 ā ISSN: 2612/4947
La condizione di chi vive non avendo una dimora stabile ĆØ da considerarsi come una delle forme piĆ¹ gravi di povertĆ estrema e di esclusione sociale. Quello delle persone senza fissa dimora ĆØ un fenomeno incalzante, in costante aumento.
Spesso, questa situazione estrema ĆØ la conseguenza di vissuti non risolti, di problemi non superati.
Oggi a determinare questa condizione ĆØ soprattutto la perdita del lavoro. Perso il lavoro si perde la casa, si entra nel meccanismo delle sistemazioni inadeguate, insicure. Da questa condizione, senza un tempestivo aiuto, il passo per arrivare a āsenza dimoraā ĆØ breve ed avviene rapidamente. Il dramma dei senza fissa dimora sembra crescere a dismisura e la superficialitĆ con cui ci approcciamo a loro, a volte, semplicemente per sentirci a posto con la nostra coscienza aumenta a dismisura. Purtroppo, viviamo in una societĆ troppo frettolosa, non abbiamo mai il giusto sguardo verso lāaltro, troppo occupati a pensare agli impegni, ai propri problemi, alle proprie frustrazioni. Per le persone senza fissa dimora, la residenza anagrafica rappresenta un passo molto importante, perchĆ© ad essa si collega la possibilitĆ di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti locali. Trovarsi senza residenza ĆØ un grave problema: come anticipato, il rischio ĆØ quello di vedersi privati di importantissimi diritti. Per ovviare a questa grave situazione, la legge dice che le persone senza fissa dimora possono ottenere una residenza anagrafica vincolata al possesso di un domicilio, cioĆØ di un posto dove si vive in maniera stabile ma che non deve per forza essere unāabitazione: puĆ² trattarsi, infatti, di una stazione ferroviaria, di una panchina in un parco, di una via, di uno scantinato.
Lāiscrizione alla anagrafe comunale ĆØ un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltĆ .
Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilitĆ per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989) fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992). Per lāattribuzione della residenza per le persone senza dimora viene utilizzato il criterio del domicilio, ovvero il luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43 C.C.).
Lāarticolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, cosƬ come modificato dallāart. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce infatti che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, ĆØ tenuta a fornire allāufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire lāeffettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.
Deliberare una via fittizia ĆØ importante perchĆ© consente alla persona senza dimora di fare richiesta dei seguenti documenti:
- Carta di identitĆ
- Tessera sanitaria
- Permesso di soggiorno
- Fine pena
- Rinnovo permesso di soggiorno
Dunque, ogni prassi discrezionale, quale la titolaritĆ di un rapporto di lavoro, la disponibilitĆ di una abitazione, i legami familiari, imposte da alcune amministrazioni per ottenere la residenza, ĆØ di fatto arbitraria e viola la legislazione nazionale
Non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:
ā violare il dovere di solidarietĆ politica, economica e sociale
ā violare il diritto al lavoro (no residenza, no iscrizione Cpi, no p.Iva)
ā violare la libertĆ personale e dellāinviolabilitĆ del domicilio
ā violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio)
ā violare il diritto alla salute
ā violare il diritto allāassistenza e alla previdenza sociale
Quindi, lāiscrizione anagrafica ĆØ un diritto soggettivo che deve essere riconosciuto e garantito dal Sindaco, o suo delegato, in qualitĆ di ufficiale di Governo. Pertanto, la via fittizia deve essere istituita con atto della Giunta comunale, che ne stabilirĆ anche la denominazione. Qualora invece la denominazione fosse di pura fantasia, senza riferimento a eventi realmente accaduti o persone decedute, puĆ² essere stabilita anche dallāufficiale dellāanagrafe.
Normative
artt. 1 e 2, comma 3, Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228;
artt. 1 e 7 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223
L. 94 del 15 luglio 2009.
Per i Cittadini Comunitari: D.lgs. 6 Febbraio 2007, n. 30
Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza)
Articolo molto interessante e attuale